LA TUA LIBERTA' FINISCE DOVE LA LEGGE... SI CONFONDE

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L'episodio della Blogger condannata da un tribunale italiano evidenzia come la libertà di espressione di tutti noi sia a rischio

La Legge, ma non solo in Italia, salvaguarda solo in parte il Diritto della Persona.
Spesso, anzi, dato che le leggi sono interpretate da comuni mortali che di un fatto devono stabilire l'intenzionalità, la volontà delittuosa, la consapevolezza e quindi la condanna.giustizia

E questo meccanismo il più delle volte non funziona.
In Italia, poi, nonostante le nobili origini del Diritto, assistiamo da decenni a incongruenze e a contraddizioni marchiane anche nella formulazione delle leggi, oltre che nell'esplicazione della Procedura...

 

Un esempio, tratto dalla cronaca di questi giorni, oltre a dimostrare l'assunto di cui sopra, evidenzia ulteriori problematiche presenti nel nostro Paese riguardo le tematiche legate a Internet.
Non solo in Italia vi è un servizio di connessione alla Rete peggiore di quello esistente nelle Nazioni cosiddette del Terzo Mondo, ma anche la legislazione che dovrebbe
regolamentare l'ambito Web è carente e mutilata di un disegno congruo. La Costituzione (art. 70) stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere del Parlamento; peccato che a tutti noi sia manifesto quanto ciò “non funzioni affatto” e non da oggi...

 

blogger
Così può capitare, o meglio... Capita che una Blogger sia condannata per diffamazione dal Tribunale di Varese (vai al sito →).
Il reato commesso?
Non aver rimosso dal proprio Blog i commenti diffamatori inseriti da un utente.

 

La proprietaria del Blog (vai al Blog →) , che si occupa di letteratura ed editoria, si chiama Linda Rando, ha 21 anni e risiede a Rovigo.
La notizia in questi giorni è riportata da numerosi quotidiani locali e nazionali, ma ci piacerebbe leggere la sentenza di condanna che sembra si rifaccia alla Legge sulla Stampa del 1948 (vedi i Documenti in calce a questo editoriale).

 

E qui le cose si complicano, e dimostrano -una volta di più- non solo i limiti del nostro apparato legislativo, ma anche certe evidenti contraddizioni insite in esso.

 

Difatti solo qualche mese fa (ed esattamente nel settembre dello scorso anno) i giudici della Corte di Cassazione hanno assolto un altro Blogger -Carlo Ruta- dall'accusa di “stampa clandestina", sentenziando (n. 23230 della Terza sezione penale) che un giornale online non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l'esistenza del prodotto stampa e cioè:
- un'attività di riproduzione tipografica;
- la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività.

Interessanti, in merito, alcuni passaggi della sentenza che vi proponiamo in lettura:

     
 


3.1
. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.

3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.

3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010.

 

 
     

 

E allora... se il Blog di Linda Rando “oltretutto” non è una testata online registrata?
Ma la materia, come abbiamo premesso, è molto indisciplinata...
Difatti esiste una Legge (n°62 - del 7 marzo 2001)
che riguarda le "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.416" che all'art.1 recita:

     
  “Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.”  
     


 

Questa legge fu promulgata al fine di regolamentare le sovvenzioni economiche previste per l'editoria ma può portare un giudice a interpretare il giornale online come una qualsiasi testata e quindi un prodotto sottoposto a registrazione presso i tribunali civili del Paese.

 


Già, osservo io, ma un Blog che
non è una testata giornalistica?
E poi non vi è il cosiddetto
Obbligo di Rettifica?

 

 

 

Freedom-of-Expression
Il Tribunale di Varese non avrebbe potuto accontentarsi di una Rettifica pubblicata sul Blog della Rando?

Perché un simile accanimento?
Dov'è finito lo spirito con il quale i Padri Costituenti redassero una legge che, dopo il buio della dittatura fascista, proteggesse finalmente in questo disgraziato Paese sì la libertà di stampa ma soprattutto quelle di pensiero e parola?
Come può un giudice interpretare correttamente ciò che è confuso, inesatto, parziale, ecc...?
Il fenomeno del Proibizionismo nasce ed è alimentato proprio da situazioni come questa.

 

A singhiozzo, sulla Rete, escono articoli e interventi che reagiscono alla minacciata fine di tali libertà. Certo è giusto proteggere la Persona nei suoi diritti, sanzionare chi la diffama ma, se non si è in grado di svolgere questa attività di civile controllo, che senso ha ricorrere a norme dittatoriali e imporre il bavaglio a un'intera Nazione?
È quanto temiamo possa presto accadere, e l'esempio della giovane Blogger è un segnale inquietante per tutti noi, per le nostre libertà di base.
Pensateci.
Flaminia P. Mancinelli

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Legge del 1948
  Legge del 2001  

 

 

 


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